Gentili Clienti questa è un’occasione da non mancare: anche per il 2019 il costo per l’acquisto e per la posa in opera delle schermature solari mobili Gibus, per gli edifici già esistenti, avrà la detrazione del 50%.
L’agevolazione fiscale prevista è di massimo 60.000 euro, per una fornitura massima pari a 92.307 euro posa in opera inclusa e per le spese sostenute in un arco di tempo che va dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Sei tra chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono l’immobile relativo all’intervento. Il principio è che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- I titolari di diritto reale sull’immobile
- I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- Gli inquilini
- Coloro che detengono l’immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) • Le associazioni tra professionisti • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Per quali edifici o costruzioni si applica l’ecobonus?
Si tratta di detrazioni dall’imposta lorda sui redditi che rientrano nelle detrazioni fiscali già previste dal 2008 per gli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, e su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Gli immobili oggetto della riqualificazione sono esclusivamente:
- Quelli già esistenti (come attestato da iscrizione in catasto, da richiesta di accatastamento oppure dal pagamento di ICI/IMU se dovuta)
- Quelli in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione solo in caso di fedele ricostruzione
- Quelli in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento, solo per la parte preesistente
- Quelli in caso di ristrutturazione con frazionamento solo se esso è compatibile con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle diverse unità.
Ecco per quali prodotti puoi godere della detrazione
Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione sono indicate dalla Legge di Stabilità 2019 nell’allegato M del D.L. 311/2006.
Tende Esterne
Tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.
Chiusure Esterne
Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere.
Chiusure Interne
Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali.
Le detrazioni fiscali sono riservate alle nuove schermature solari di prima installazione o installate a nuovo in sostituzione di vecchie esistenti?
Entrambe le ipotesi godono delle detrazioni fiscali. Noi vi suggeriamo la sostituzione della vecchia tenda con una più performante così da cogliere l’opportunità di installare tende marcate CE, quindi sicure e detraibili, sostituendo sistemi usurati. Inoltre l’automazione della nuova schermatura garantisce maggiore risparmio in termini di efficienza energetica.
Le detrazioni fiscali sono applicabili anche in caso di automatizzazione di una tenda manuale già esistente?
No, solo se la tenda manuale viene sostituita da una motorizzata marcata CE.
Ci sono limitazioni all’applicabilità della detrazione fiscale in relazione alla tipologia di materiali utilizzati per la schermatura solare?
Non ci sono limiti o vincoli sui materiali al momento.
Ci sono vicoli legati alle prestazioni energetiche dei tessuti utilizzati per poter accedere alla detrazione fiscale?
Non ci sono parametri di riferimento vincolanti al momento; è comunque consigliabile, per un’ottima schermatura solare, scegliere un tessuto con un G tot basso inferiore a 0.35 classe 2 o 0.15 classe 3.
Le zanzariere sono soggette alla detrazione fiscale del 50%?
Sì, le zanzariere rientrano nell’ambito della normativa EN 13561.
Le schermature solari oggetto di detrazione fiscale devono essere sostituite in concomitanza ai serramenti esterni?
No, le due cose sono svincolate.
Si possono sostituire le schermature solari o installarle ex novo e beneficiare della relativa detrazione fiscale senza dover sostituire o installare nuovi serramenti. Quale iva deve essere applicata alle schermature solari e alla relativa posa?
Anche se la posa in opera di una schermatura solare deve essere chiaramente relativa ad una attività edilizia, non ci sono al momento conferme che l’IVA possa essere diversa FAQ dall’attuale 22%, sia per il prodotto che per la posa. Le schermature solari non rientrano nei cosiddetti “beni significativi” ai fini dell’applicazione dell’IVA.
Il serramento che la schermatura solare ripara, deve avere particolari caratteristiche o prestazioni?
Non vi sono indicazioni normative a tale proposito.
In che cosa consiste la trattenuta dell’8% che la Banca opera sul bonifico parlante?
Gli istituti bancari sono autorizzati ad operare come sostituti di imposta ed opereranno una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (iva esclusa). Quindi ogni pagamento di un Cliente interessato a godere delle detrazioni fiscali verrà accreditato al Rivenditore/Installatore al netto di questo accantonamento.
Si può beneficiare della detrazione fiscale anche sostituendo e installando una sola schermatura solare?
Si , non è necessario sostituire o installare schermature solari in tutto l’edificio per poter beneficiare della detrazione fiscale.
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